Modalità per effettuare il depositoSi prega di prendere contatti con la Segreteria per ricevere indicazioni per il deposito.
Avvio di un arbitrato secondo il Regolamento ordinario
Se la controversia sorge da un contratto contenente una convenzione arbitrale che fa riferimento al Regolamento per arbitrato di questa Istituzione arbitrale, l'attivante dovrà depositare una domanda di arbitrato contenente i dati previsti dall'art. 2 del Regolamento ordinario oltre al consenso al trattamento dei dati firmato dalla parte che attiva la procedura di arbitrato.
La domanda di arbitrato deve essere depositata in un originale per la segreteria, un originale per ogni controparte e tante copie quanti sono gli arbitri.
In caso di arbitrato rituale la procura e tutti gli atti depositati, esclusi i documenti allegati, sono assoggettati all'imposta di bollo (una marca da euro 16,00 ogni quattro facciate).
Nel caso in cui la clausola arbitrale manchi o non faccia riferimento alla Camera Arbitrale di Roma, la parte che intende avviare un arbitrato può depositare una proposta di arbitrato presso la Segreteria secondo l'art.1,4 del Regolamento per Arbitrato ordinario. Il procedimento si avvierà con l’adesione della controparte.
Avvio di un arbitrato secondo il Regolamento semplificato.
Nel caso la controversia nasca da un contratto contenente una clausola arbitrale che richiami il Regolamento per arbitrato semplificato, chi intende attivare la procedura dovrà depositare una domanda contenente i dati previsti dall'art. 3 del Regolamento per arbitrato semplificato oltre al consenso al trattamento dei dati firmato dalla parte che attiva la procedura di arbitrato.
La domanda di arbitrato che avvia il procedimento deve essere depositata in un originale e due copie presso la Segreteria, o inviata per raccomandata.
In caso di arbitrato rituale la procura e tutti gli atti originali depositati, esclusi i documenti allegati, sono assoggettati all'imposta di bollo (una marca da euro 16,00 ogni quattro facciate).
In assenza di una convenzione arbitrale, la parte che lo desidera può invitare l’altra ad aderire a questo tipo di procedura mediante una domanda di arbitrato redatta secondo quanto riportato sopra. Qualora la controparte non aderisca entro venti giorni dal ricevimento dell’atto, la Segreteria comunica alla parte richiedente che l’arbitrato semplificato non può avere luogo.
Arbitrato in materia societaria.
In caso di controversia in materia societaria le parti che intendono avviare un arbitrato con le modalità di cui sopra, oltre a depositare la domanda di arbitrato presso la Segreteria, dovranno loro stesse iscrivere la domanda di arbitrato e gli atti collegati presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Roma.